ULTRADRY: descrittivo e privo di carattere distintivo
Il Tribunale dell'Unione europea conferma il rifiuto del marchio verbale ULTRADRY per le sacche da golf.
Di che cosa si trattava?
Cobra Golf Inc. ha depositato il 30 ottobre 2024 presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) il marchio verbale ULTRADRY per prodotti della classe 28, segnatamente sacche da golf. L'esaminatore ha respinto la domanda il 20 marzo 2025 in base all'art. 7, par. 1, lett. b) e c), del regolamento sul marchio dell'Unione europea (regolamento (UE) 2017/1001). La commissione di ricorso ha confermato tale rifiuto il 22 settembre 2025: il marchio descrive una caratteristica delle sacche da golf, ossia la capacità di mantenere asciutto l'equipaggiamento da golf e, più in generale, il contenuto della sacca; è quindi descrittivo. Inoltre è privo di carattere distintivo.
Cobra Golf ha presentato ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Il Tribunale ha respinto il ricorso integralmente il 16 settembre 2026. Ha confermato che esiste un nesso sufficientemente diretto e concreto tra il segno ULTRADRY e le sacche da golf rivendicate, cosicché il pubblico pertinente di lingua inglese percepisce immediatamente una descrizione di una caratteristica del prodotto. La combinazione dei termini «ultra» e «dry» significa «estremamente asciutto». Il Tribunale non ha dovuto esaminare il secondo motivo relativo all'assenza di carattere distintivo, poiché un solo impedimento assoluto è sufficiente. Cobra Golf sopporta le spese.
Ricorso respinto: ULTRADRY resta non registrabile come marchio
Il Tribunale dell'Unione europea ha respinto integralmente il ricorso di Cobra Golf. Ha confermato che il marchio verbale ULTRADRY per le sacche da golf è descrittivo e privo di carattere distintivo. Cobra Golf sopporta le spese del procedimento.
Che cosa può imparare da questo caso
Nella scelta del nome per i vostri prodotti evitate le indicazioni descrittive. Termini come «ultra», «dry», «pro» o «max», che designano direttamente una caratteristica del prodotto, di regola non sono proteggibili come marchio. Scegliete piuttosto un segno distintivo che non descriva direttamente i vostri prodotti, oppure combinate elementi descrittivi con un elemento autonomo e fantasioso. Prima del deposito verificate se il vostro segno rende immediatamente riconoscibile una caratteristica del prodotto o del servizio.
Per la sorveglianza e la difesa del vostro marchio: una protezione concessa non è un acquis definitivo. Se il vostro marchio viene contestato da terzi come descrittivo, non potete fare affidamento su una registrazione anteriore né sulla prassi di altri uffici. Il sistema del marchio dell'Unione europea è autonomo; le decisioni delle autorità nazionali o di Paesi terzi non vincolano l'EUIPO né i tribunali. Puntate quindi su un marchio chiaro e distintivo e documentate il suo uso per resistere in caso di controversia.
Cronaca del procedimento
Questa cronaca segue automaticamente il caso: le nuove decisioni appaiono qui non appena pubblicate nelle fonti ufficiali.
Monitoraggio automatico · Stato: 23.10.2026
- 16.09.2026 Il Tribunale dell'UE conferma: il marchio verbale ULTRADRY per sacche da golf è descrittivo e non registrabile. Fonte
- 03.12.2025 Il 3 dicembre 2025 è stata proposta dinanzi al Tribunale dell'Unione europea l'azione Cobra Golf contro EUIPO (ULTRADRY), registrata con il numero T-827/25. Fonte
Le voci sono generate automaticamente da fonti ufficiali. Le decisioni possono essere impugnate e non sono necessariamente definitive.
Fonti
Tribunale dell'Unione europea, sentenza del 16 settembre 2026, causa T-827/25 (Cobra Golf Inc. / EUIPO).
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Questo articolo è stato generato automaticamente da decisioni pubblicate, ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale.
