T-HEAD contro HEAD: il Tribunale conferma il rischio di confusione
Il Tribunale dell'Unione europea respinge il ricorso di T-Head (Shanghai) Semiconductor Co. Ltd contro la decisione dell'EUIPO. Il marchio figurativo T-HEAD richiesto è confondibile con i marchi anteriori HEAD.
Di che cosa si trattava?
T-Head (Shanghai) Semiconductor Co. Ltd ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di un marchio figurativo « T-HEAD » per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 41, 42 e 45. Head Technology GmbH ha presentato opposizione basandosi su marchi verbali nazionali anteriori HEAD, su un marchio figurativo nazionale anteriore e su una registrazione internazionale anteriore del marchio figurativo HEAD. La divisione di opposizione e la commissione di ricorso dell'EUIPO hanno ravvisato un rischio di confusione. La richiedente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
Il Tribunale ha respinto il ricorso. Ha confermato che i segni presentano una somiglianza visiva superiore alla media, una somiglianza fonetica almeno media e un'identità concettuale. I marchi anteriori godono di un carattere distintivo intrinseco medio. Un basso grado di somiglianza dei servizi della classe 41 può essere compensato dall'elevata somiglianza dei segni. Sussiste quindi un rischio di confusione. Il ricorso è respinto e la richiedente sopporta le spese.
Ricorso respinto: T-HEAD è confondibile con HEAD
Il Tribunale conferma la decisione dell'EUIPO secondo cui sussiste un rischio di confusione tra il marchio figurativo T-HEAD richiesto e i marchi anteriori HEAD. Il ricorso di T-Head (Shanghai) Semiconductor Co. Ltd è respinto. La ricorrente sopporta le spese processuali.
Che cosa può imparare da questo caso
Per le PMI svizzere, questo caso dimostra l'importanza di una ricerca approfondita prima di depositare un marchio. Già una somiglianza visiva e fonetica con un marchio noto può bastare a creare un rischio di confusione, anche se i prodotti e i servizi sono solo parzialmente simili. Prima del deposito è quindi opportuno valutare misure di distanziamento, ad esempio combinando il marchio con un elemento distintivo o modificandone la veste grafica.
Altrettanto importante è il monitoraggio continuo del proprio marchio. Chi vanta diritti anteriori deve rispettare i termini di opposizione e agire contro domande simili. In fase di difesa vale la pena verificare se la somiglianza dei segni sia effettivamente tale da creare un rischio di confusione. Questa decisione conferma che un'elevata somiglianza dei segni può compensare una bassa somiglianza dei prodotti o servizi.
Cronaca del procedimento
Questa cronaca segue automaticamente il caso: le nuove decisioni appaiono qui non appena pubblicate nelle fonti ufficiali.
Monitoraggio automatico · Stato: 23.10.2026
- 30.09.2026 Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell'EUIPO: T-HEAD è confondibile con i marchi anteriori HEAD. Fonte
- 18.07.2025 Il 18 luglio 2025 T-Head (Shanghai) Semiconductor ha presentato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea il ricorso T-477/25 contro l'EUIPO nella controversia sui marchi con Head Technology (T-HEAD). Fonte
Le voci sono generate automaticamente da fonti ufficiali. Le decisioni possono essere impugnate e non sono necessariamente definitive.
Fonti
Tribunale dell'Unione europea, sentenza del 30 settembre 2026, T-477/25.
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Questo articolo è stato generato automaticamente da decisioni pubblicate, ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale.
