CYBERPEACE contro CyberPeace Institute
Tribunale amministrativo federale, sentenza del 22 settembre 2026, B-1017/2024 e B-1079/2024
Di che cosa si trattava?
La CyberPeace Foundation, con sede in India, è titolare del marchio verbale svizzero n. 749'810 «CYBERPEACE», depositato il 7 febbraio 2020 e registrato per numerosi servizi della classe 42 nel settore della sicurezza informatica. Il CyberPeace Institute, con sede a Ginevra, è titolare del marchio verbale e figurativo svizzero n. 790'720 «CyberPeace Institute Humanitarian Cybersecurity Center (fig.)», depositato il 5 dicembre 2022 e registrato per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 38, 41 e 42. Fondandosi sul proprio marchio anteriore, la CyberPeace Foundation ha presentato opposizione il 15 marzo 2023 e ha chiesto la revoca del marchio più recente.
L'IPI ha parzialmente accolto l'opposizione con decisione del 18 gennaio 2024 e ha revocato il marchio impugnato per tutti i servizi delle classi 38 e 42 nonché per una parte dei servizi della classe 41. Per i prodotti delle classi 16 e 25 e per gli altri servizi della classe 41, ha respinto l'opposizione. Entrambe le parti hanno impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale ha esaminato la similarità dei servizi e la somiglianza dei segni. Ha constatato che il marchio opponente è ripreso integralmente nel marchio impugnato e vi rimane riconoscibile come elemento distintivo autonomo. Anche ammettendo un carattere distintivo leggermente ridotto del marchio opponente e un'attenzione leggermente accresciuta degli ambienti interessati, ha affermato il rischio di confusione. Nella misura in cui gli elementi aggiuntivi del marchio impugnato impediscono una confusione diretta, sussiste in ogni caso il rischio che gli ambienti interessati presumano legami economici o organizzativi tra i titolari dei marchi. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto entrambi i ricorsi e confermato la revoca parziale. Le spese processuali, pari a complessivi 4'500 franchi, sono state poste a carico delle parti per metà ciascuna; non è stata concessa alcuna indennità di parte.
Revoca parziale confermata
Il Tribunale amministrativo federale conferma la revoca parziale del marchio «CyberPeace Institute Humanitarian Cybersecurity Center (fig.)» per i servizi delle classi 38 e 42 nonché per una parte della classe 41. Per i prodotti delle classi 16 e 25 e gli altri servizi della classe 41, il marchio rimane registrato. Entrambi i ricorsi sono respinti; le spese processuali di 4'500 franchi sono poste a carico delle parti per metà ciascuna.
Che cosa può imparare da questo caso
Prima di scegliere un nome, occorre verificare se esistono marchi anteriori identici o simili per prodotti e servizi identici o affini. Se un segno anteriore viene ripreso integralmente nel proprio marchio e vi rimane riconoscibile come elemento autonomo, sussiste un rischio di confusione considerevole, anche in caso di carattere distintivo leggermente ridotto e di attenzione accresciuta degli ambienti interessati. Aggiunte come «Institute» o indicazioni descrittive non eliminano il rischio di confusione in modo affidabile.
Le PMI dovrebbero monitorare attivamente i propri marchi, in particolare cercando segni simili nel registro Swissreg e presentando opposizione nei termini in caso di collisione. In caso di difesa, occorre verificare se il marchio impugnato contiene integralmente il segno anteriore e se i prodotti e servizi rivendicati sono identici o affini. Un'opposizione può anche essere accolta solo parzialmente; le spese processuali sono di regola ripartite in base all'esito. Un chiarimento precoce in materia di marchi e una scelta del nome chiara e distintiva sono più vantaggiosi di una controversia successiva.
Cronaca del procedimento
Questa cronaca segue automaticamente il caso: le nuove decisioni appaiono qui non appena pubblicate nelle fonti ufficiali.
Monitoraggio automatico · Stato: 23.10.2026
- 22.09.2026 Il Tribunale amministrativo federale conferma la revoca parziale del marchio «CyberPeace Institute Humanitarian Cybersecurity Center (fig.)» per rischio di confusione con CYBERPEACE. Fonte
Le voci sono generate automaticamente da fonti ufficiali. Le decisioni possono essere impugnate e non sono necessariamente definitive.
Fonti
Tribunale amministrativo federale, sentenza del 22 settembre 2026, B-1017/2024 e B-1079/2024.
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Questo articolo è stato generato automaticamente da decisioni pubblicate, ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale.
