«OPENAI»: quando il proprio nome è troppo descrittivo
Una delle aziende tecnologiche più note al mondo non riesce a proteggere il proprio nome come marchio UE: il 15 luglio 2026 il Tribunale dell'UE ha confermato che «OPENAI» è puramente descrittivo per software e servizi di IA. Qui trova il caso spiegato in modo semplice – e una cronaca che segue automaticamente il seguito del procedimento.
Il caso in sintesi
Deposito (giugno 2023)
Il 15 giugno 2023 OpenAI deposita «OPENAI» come marchio denominativo UE – tra l'altro per software, cloud e servizi di IA (classi 9, 38, 42, 45).
No dell'esaminatore (dic. 2024)
Il 5 dicembre 2024 l'EUIPO respinge la domanda per quasi tutto – resta solo la classe delle telecomunicazioni (classe 38).
Commissione di ricorso (giugno 2025)
La quinta commissione di ricorso dell'EUIPO conferma il rifiuto (R 190/2025-5 del 10 giugno 2025).
Ricorso al Tribunale (ago. 2025)
L'11 agosto 2025 OpenAI adisce il Tribunale dell'UE – causa T-555/25.
Sentenza del Tribunale (15 luglio 2026)
Il Tribunale respinge il ricorso. La sentenza non è ancora definitiva.
Di che cosa si tratta?
Il pubblico di riferimento (anglofono) intende «open» come «liberamente accessibile» e «AI» come abbreviazione di intelligenza artificiale. Combinato, «OPENAI» dice quindi soltanto di che cosa si tratta: intelligenza artificiale liberamente accessibile. Ed è proprio questo il problema: un marchio deve indicare da chi proviene un prodotto – non descrivere che cosa è.
I segni descrittivi sono esclusi dalla registrazione dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio UE. Devono restare a disposizione di tutti gli operatori: nessuno deve potersi riservare in esclusiva l'espressione «IA aperta». Il Tribunale ha rilevato che la combinazione di parole non è inusuale in inglese – l'impressione complessiva non va oltre la somma dei suoi elementi.
Il fatto che «OPENAI» sia registrato in oltre 30 altri Paesi, tra cui Regno Unito e Singapore, non è servito: il diritto dei marchi UE è un sistema autonomo e le registrazioni estere non vincolano l'EUIPO.
Non è ancora l'ultima parola
La sentenza non è definitiva: OpenAI può proporre impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE. E anche dopo, il caso non sarà chiuso – l'EUIPO esaminerà ancora se «OPENAI» si sia affermato presso il pubblico come marchio (articolo 7, paragrafo 3). Se la maggioranza del pubblico ormai associa quel nome a un'origine commerciale, il marchio potrà comunque essere registrato.
Che cosa significa per la Svizzera?
La Svizzera conosce la stessa regola: i segni di dominio pubblico sono esclusi dalla protezione (art. 2 lett. a della legge sulla protezione dei marchi). L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) respinge i segni descrittivi esattamente come l'EUIPO – chi volesse depositare «Swiss Software» o «Formaggio delle Alpi» vivrebbe la stessa esperienza di OpenAI.
Per le PMI svizzere il caso è una lezione nella scelta del nome: un nome che descrive il prodotto è comodo nel marketing – ma debole nel diritto dei marchi. I nomi di fantasia o le creazioni verbali originali si proteggono più facilmente e si difendono meglio.
E anche chi ha già un marchio forte dovrebbe conoscere questo caso: mostra quanto a lungo e attraverso quante istanze si lotta per un nome – e che perfino i colossi mondiali possono perdere.
Cronaca del procedimento
Questa cronaca segue automaticamente il caso: nuove decisioni e fasi del procedimento appaiono qui non appena pubblicate nelle fonti ufficiali dell'UE.
Monitoraggio automatico · Stato: 06.09.2026
- 15.07.2026 Il Tribunale conferma il rigetto del marchio OPENAI per mancanza di carattere distintivo e carattere descrittivo. Fonte
- 15.07.2026 Sentenza del Tribunale UE: il ricorso è respinto – «OPENAI» è descrittivo per i prodotti e servizi controversi (ECLI:EU:T:2026:472). Non definitiva. Fonte
- 11.08.2025 OpenAI presenta ricorso al Tribunale dell'UE contro la decisione della commissione di ricorso (causa T-555/25). Fonte
- 10.06.2025 La quinta commissione di ricorso dell'EUIPO respinge il ricorso di OpenAI (R 190/2025-5). Fonte
- 05.12.2024 Decisione dell'esaminatore EUIPO: rifiuto come descrittivo per quasi tutti i settori – resta solo la classe 38 (telecomunicazioni). Fonte
- 15.06.2023 OpenAI deposita «OPENAI» come marchio denominativo UE – tra l'altro per software, cloud e servizi di IA (classi 9, 38, 42, 45). Fonte
La sentenza del Tribunale UE del 15.07.2026 non è definitiva; è possibile un'impugnazione dinanzi alla CGUE. Le voci sono generate automaticamente da fonti ufficiali dell'UE.
Il caso in breve
OpenAI voleva proteggere il proprio nome come marchio denominativo UE per software e servizi di IA. EUIPO, commissione di ricorso e Tribunale hanno detto no: troppo descrittivo.
La lezione da trarne: Nemmeno il nome più celebre del mondo dell'IA ottiene protezione se si limita a descrivere l'offerta.
Trib. UE, sentenza del 15.07.2026, T-555/25
Domande frequenti sul caso
Perché «OPENAI» è stato respinto benché il nome sia famoso in tutto il mondo?
La notorietà da sola non basta. Si esamina se il segno descrive i prodotti. «Open» + «AI» significa, per il pubblico anglofono, semplicemente «intelligenza artificiale liberamente accessibile» – e le indicazioni descrittive devono poter essere usate da tutti gli operatori.
La sentenza è definitiva?
No. Entro circa due mesi OpenAI può proporre alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE) un'impugnazione limitata alle questioni di diritto. La cronaca del procedimento su questa pagina si aggiorna non appena viene pubblicata una novità.
Alla fine OpenAI potrà comunque ottenere il marchio?
Sì, è possibile. Concluso questo procedimento, l'EUIPO esaminerà ancora il carattere distintivo acquisito con l'uso (articolo 7, paragrafo 3): se OpenAI dimostra che il pubblico ormai intende «OPENAI» come marchio – cioè come indicazione di origine – nulla osterà più alla registrazione.
Adesso chiunque può usare il nome OpenAI?
No. La sentenza riguarda solo la registrazione come marchio denominativo UE per determinati prodotti e servizi. OpenAI resta protetta da altri diritti – marchi figurativi registrati, diritto delle ditte e concorrenza sleale.
Che cosa significa questo caso per il nome della mia azienda in Svizzera?
Se il nome desiderato descrive la Sua offerta, l'IPI opporrà lo stesso rifiuto (art. 2 lett. a LPM). Verifichi prima del deposito se il nome è distintivo – oppure scelga una denominazione di fantasia.
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Questo articolo ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Il caso descritto si basa su decisioni pubblicate (Trib. UE, T-555/25; EUIPO, R 190/2025-5).
